Alimentazione
Vitamina D e ossa: che cosa il registro europeo autorizza a dire, e che cosa no
È il nutriente di cui si parla di più e quello su cui circolano più frasi non autorizzate. Il confine, in Unione europea, è scritto e pubblico: da una parte un elenco chiuso di indicazioni consentite, dall’altra tutto il resto.
Come funziona il registro
Dal 2006 in Unione europea vale un principio semplice: un’indicazione sulla salute riferita a un alimento o a un nutriente è vietata a meno che non sia stata espressamente autorizzata. Il Regolamento (CE) 1924/2006 stabilisce la cornice; il Regolamento (UE) 432/2012 contiene la lista delle indicazioni consentite, valutate dall’EFSA; e il registro pubblico della Commissione europea le raccoglie tutte, comprese quelle respinte e le motivazioni del rifiuto.
Un punto che sfugge quasi sempre: l’indicazione autorizzata riguarda il nutriente, non il prodotto che lo contiene, e vale solo se l’alimento ne apporta una quantità significativa secondo le condizioni d’uso indicate nel registro. Attribuire a una confezione ciò che il registro dice della vitamina D, senza rispettare quelle condizioni, è già un uso scorretto.
Le indicazioni autorizzate per la vitamina D
Quelle che seguono sono riportate nella formulazione consentita. Non le abbiamo riscritte.
«Contribuisce al mantenimento di ossa normali.»
«Contribuisce al normale assorbimento e utilizzo di calcio e fosforo.»
«Contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.»
«Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.»
Notate la grammatica di queste frasi: «contribuisce al mantenimento di», «normale». Il registro autorizza a dire che un nutriente partecipa al mantenimento di una funzione fisiologica normale. Non autorizza a dire che ripara, ricostruisce, previene o cura.
E che cosa non è autorizzato
Tutto il resto, e il resto è parecchio. Non esiste alcuna indicazione autorizzata che colleghi la vitamina D al dolore articolare, alla rigenerazione della cartilagine, al tono dell’umore, alla stanchezza cronica o alla prevenzione di malattie specifiche. Se leggete frasi di questo tipo su una confezione o in un annuncio, non state leggendo un’indicazione autorizzata: state leggendo una violazione.
Vale anche al contrario, ed è il caso più sottile: perfino una frase vera scientificamente non può essere usata in comunicazione commerciale se non è nel registro. La regola europea non premia la plausibilità, premia l’autorizzazione.
Il problema italiano: la luce d’inverno
La vitamina D è particolare perché l’alimentazione ne copre soltanto una quota. La fonte principale è la sintesi cutanea a partire dalla radiazione ultravioletta B, e quella radiazione, alle latitudini italiane, non è distribuita in modo uniforme durante l’anno: nei mesi centrali dell’inverno l’angolo del sole rende la sintesi molto meno efficiente, tanto più salendo verso il nord della penisola.
A questo si aggiungono fattori individuali noti: l’età, che riduce la capacità di sintesi della pelle; il tempo effettivamente passato all’aperto, che per molte persone in età lavorativa è vicino allo zero nelle ore centrali; e la copertura degli indumenti.
Sul versante alimentare le fonti sono poche e concentrate: pesce grasso — sgombro, sardine, salmone, aringhe — tuorlo d’uovo, fegato, funghi esposti alla luce ultravioletta, e i prodotti addizionati, che in Italia sono meno diffusi che in altri Paesi europei.
Perché l’integrazione va decisa con il medico
Qui ci fermiamo, e la ragione è sostanziale. La vitamina D è liposolubile: a differenza delle vitamine idrosolubili non viene eliminata facilmente con le urine e si accumula. Le dosi, la loro frequenza e la stessa opportunità di integrare dipendono da dati che nessun articolo può conoscere — valori ematici, età, terapie in corso, condizioni renali.
Detto in modo diretto: la scelta se integrare, e quanto, è una decisione clinica. Parlatene con il vostro medico. Questo articolo spiega che cosa la normativa europea consente di affermare sulla vitamina D; non è un consiglio terapeutico e non sostituisce una valutazione medica.
Fonti
- Nutrition and Health Claims — Commissione europea, Direzione generale Salute e sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — EUR-Lex.
- Commission Regulation (EU) No 432/2012, che stabilisce l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite.
- Nutrition and health claims — EU labelling rules — Your Europe.